Art. 3.

      1. L'onorificenza è concessa ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che sono stati decorati della Croce al merito di guerra, ai feriti, ai mutilati e invalidi di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.
      2. L'onorificenza è altresì conferita ai militari che, nel periodo 1943-1945, combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana (RSI), come individuate dalla sentenza del Tribunale supremo militare n. 747 del 26 aprile 1954, ai militari della RSI internati nei campi di concentramento anglo-americani e comunque alleati, prima e dopo la fine della guerra, e ai profughi istriani e dalmati che dovettero abbandonare la loro terra a seguito della occupazione slava.

 

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